PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina l'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base in regime di convenzione in favore dei proprietari di animali d'affezione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di medicina veterinaria di base si intendono tutte le prestazioni erogate in regime di convenzione, presso strutture veterinarie private convenzionate, da medici veterinari iscritti all'albo professionale, in favore degli animali d'affezione di proprietà definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché degli animali randagi o comunque non di proprietà di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, e richieste:

          a) per l'adempimento degli obblighi posti in capo ai proprietari dalla normativa vigente in materia;

          b) per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni;

          c) per le finalità di prevenzione e di profilassi veterinarie.

      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, ai fini della presente legge si intendono per animali d'affezione i cani e i gatti di proprietà detenuti legalmente a scopo di compagnia.
      3. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe dei gatti presso i comuni o le

 

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aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del gatto, da realizzare mediante inserimento di un microchip.

Art. 3.
(Medici veterinari erogatori e beneficiari).

      1. I medici veterinari di cui all'articolo 2, comma 1, erogano, presso le strutture veterinarie private autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia, le prestazioni di medicina veterinaria di base.
      2. Le prestazioni di medicina veterinaria di base, in regime di convenzione, sono erogate dai medici veterinari operanti presso le strutture veterinarie private convenzionate agli animali d'affezione di proprietà, di cui all'articolo 2, comma 2, previo pagamento di una quota minima da parte dei proprietari aventi diritto ai sensi del comma 3 del presente articolo.
      3. I proprietari di cui al comma 2 hanno diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base quando:

          a) hanno un reddito complessivo lordo non superiore a 15.000 euro annui;

          b) sono titolari di pensione sociale;

          c) hanno superato i sessanta anni di età e sono titolari di pensione minima;

          d) sono membri di nuclei familiari comprendenti più di due figli a carico;

          e) sono disoccupati o non occupati.

      4. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di medicina veterinaria di base individuate all'articolo 2, i proprietari autocertificano, secondo le modalità individuate dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, la sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 del presente articolo, nonché la loro situazione reddituale e patrimoniale, determinata mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

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      5. Le prestazioni di medicina veterinaria di base sono erogate, altresì, presso le strutture veterinarie private convenzionate in favore di:

          a) cani randagi ricoverati presso le strutture di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni;

          b) gatti appartenenti a colonie feline riconosciute dalle aziende sanitarie locali o ricoverati nelle strutture di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni;

          c) cani e gatti detenuti in strutture, canili e gattili, con finalità protezionistiche convenzionate con gli enti locali;

          d) cani adibiti ai sensi di legge alla guida di persone non vedenti;

          e) cani e gatti impiegati ai sensi di legge in attività di terapia assistite e in attività finalizzate alla cura e alla riabilitazione del malato.

      6. Le prestazioni di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo sono erogate in regime di convenzione, come definito dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 4.
(Commissione nazionale).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione nazionale per l'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base in regime di convenzione, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da quattro membri, nominati in base ai seguenti criteri:

          a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;

          b) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

 

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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) il presidente della federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (FNOVI), o un suo delegato;

          d) il presidente dell'associazione veterinaria maggiormente rappresentativa in ambito nazionale, o un suo delegato.

      3. La Commissione predispone una relazione annuale per il Ministro della salute sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 5.
(Accesso al regime di convenzione).

      1. Hanno diritto all'accesso al regime di convenzione per l'erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 2, comma 1, le strutture veterinarie private individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Commissione e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua:

          a) le modalità per l'accesso delle strutture veterinarie private al regime di convenzione;

          b) le modalità per l'accesso all'erogazione delle prestazioni in regime di convenzione da parte dei proprietari di animali d'affezione aventi diritto ai sensi della presente legge;

          c) le prestazioni riconosciute in convenzione sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2;

          d) la quota minima di partecipazione alla spesa veterinaria di cui all'articolo 3, comma 2;

 

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          e) il costo delle prestazioni erogate in regime di convenzione di cui all'articolo 3, comma 5.

      3. Per la determinazione delle tariffe delle prestazioni di medicina veterinaria di base di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 6.
(Fondo di solidarietà nazionale per gli animali d'affezione).

      1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo di solidarietà nazionale per gli animali d'affezione, di seguito denominato «Fondo», allo scopo di provvedere al finanziamento delle convenzioni di cui all'articolo 2.
      2. Al Fondo è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
      3. Per gli anni successivi al 2007, la dotazione finanziaria del Fondo è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

      1. Dopo il numero 127-duodevicies) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

      «127-undevicies) prestazioni di medicina veterinaria di base».

Art. 8.
(Detrazioni fiscali).

      1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

          «c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti alimentari per animali d'affezione. Ai fini della detrazione la spesa relativa all'acquisto di prodotti alimentari deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente le specificazioni della natura, qualità e quantità di beni acquistati;».

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate tributarie realizzate nel 2007 e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.